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Codice Mondiale di Etica del Turismo

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PREAMBOLO 

Noi, Membri dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT), rappresentanti dell’industria turistica mondiale, delegati degli Stati, dei territori, delle imprese, delle istituzioni e degli organismi riuniti in Assemblea Generale a Santiago del Cile, questo 1 ottobre 1999, riaffermando gli obiettivi enunciati nell’articolo 3 dello Statuto dell’Organizzazione Mondiale del Turismo, e consapevoli del ruolo “decisivo e centrale” di questa Organizzazione, così come riconosciuto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel promuovere e sviluppare il turismo allo scopo di contribuire allo sviluppo economico, alla comprensione internazionale, alla pace, alla prosperità così come al rispetto universale ed all’osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, profondamente convinti che il turismo, attraverso i contatti diretti, spontanei e non mediati tra uomini e donne di culture e stili di vita differenti, rappresenti una forza vitale al servizio della pace ed un fattore di amicizia e comprensione fra i popoli del mondo, attenendoci ad una logica tesa a conciliare la tutela ambientale, lo sviluppo economico e la lotta contro la povertà in maniera sostenibile, così come formulata dalle Nazioni Unite nel 1992, in occasione del Vertice di Rio de Janeiro, ed espressa nel Programma d’azione 21, adottato in quella circostanza, vista la crescita rapida e continua, sia quella passata che quella prevista, dell’attività turistica, determinata da motivi di piacere, affari, cultura, religione o salute, e tenuto conto dei suoi pesanti effetti, sia positivi che negativi, sull’ambiente, l’economia e la società dei paesi di provenienza e di accoglienza , sulle comunità locali e le popolazioni autoctone, così come sulle relazioni e gli scambi internazionali, avendo come obiettivo quello di promuovere un turismo responsabile, sostenibile e accessibile a tutti, nell’ambito del diritto di tutte le persone di utilizzare il proprio tempo libero per fini di piacere o di viaggio, e nel rispetto delle scelte delle società di tutti i popoli, convinti altresì che l’industria turistica mondiale, nel suo insieme, abbia molto da guadagnare da un ambiente che favorisce l’economia di mercato, l’impresa privata e la libertà di commercio e che le permette di ottimizzare i suoi effetti benefici in termini di creazione di benessere e occupazione, fermamente convinti inoltre che, a condizione che siano rispettati alcuni principi ed alcune norme, un turismo responsabile e sostenibile non è affatto incompatibile con la crescente liberalizzazione delle condizioni che regolamentano gli scambi di servizi e sotto la cui egida operano le imprese di questo settore, e che è possibile riconciliare, in questo campo, economia ed ecologia, ambiente e sviluppo, apertura al commercio internazionale e protezione delle identità sociali e culturali,

considerando che, con un tale approccio, tutti coloro che sono coinvolti nello sviluppo turistico - amministrazioni nazionali, regionali e locali, imprese, associazioni di professionisti, operatori del settore, organizzazioni non governative ed organismi di tutti i generi dell’industria del turismo, così come le comunità di accoglienza, i mezzi di comunicazione ed i turisti stessi - hanno responsabilità differenti ma interdipendenti nella valorizzazione individuale e sociale del turismo e che la formulazione dei diritti e dei doveri di ciascuno contribuirà alla realizzazione di questo obiettivo, determinati, in linea con gli obiettivi perseguiti dalla stessa Organizzazione Mondiale del Turismo mediante la risoluzione 364(XII) adottata in occasione dell’Assemblea Generale del 1997 (Istanbul), a promuovere una collaborazione sincera tra coloro che operano nel settore dello sviluppo turistico pubblico e privato ed auspicando che una collaborazione e cooperazione dello stesso tipo si estenda, in maniera aperta ed equilibrata, alle relazioni tra i paesi di provenienza e di accoglienza e le loro rispettive industrie turistiche, dando seguito alle Dichiarazioni di Manila del 1980 sul turismo mondiale e del 1997 sull’impatto del turismo sulla società, così come alla Carta del Turismo e al Codice del Turista adottati a Sofia nel 1985 sotto l’egida dell’OMT, ritenendo tuttavia che questi strumenti debbano essere integrati da una serie di principi interdipendenti ai fini della loro interpretazione ed applicazione, sulla base dei quali coloro che prendono parte allo sviluppo del turismo dovranno improntare la propria condotta all’alba del XXI secolo, utilizzando, ai fini del presente strumento, le definizioni e classificazioni applicabili ai viaggi, e specialmente le nozioni di “visitatore”, “turista” e “turismo”, così come adottate dalla Conferenza Internazionale di Ottawa, svoltasi dal 24 al 28 giugno 1991 e approvate nel 1993 dalla Commissione Statistica delle Nazioni Unite in occasione della sua XXVII sessione, riferendoci in particolare ai seguenti strumenti:


  • Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948;

  • Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali del 16 dicembre 1966;

  • Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 16 dicembre 1966;

  • Convenzione di Varsavia sul Trasporto Aereo del 12 ottobre 1929;

  • Convenzione di Chicago sull’Aviazione Civile Internazionale del 7 dicembre 1944 e relative Convenzioni di Tokyo, L’Aia e Montreal;

  • Convenzione sulle Strutture Doganali per il Turismo del 4 luglio 1954 e relativo Protocollo;

  • Convenzione concernente la Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale del 23 novembre 1972;

  • Dichiarazione di Manila sul Turismo Mondiale del 10 ottobre 1980;

  • Risoluzione della VI Assemblea Generale dell’OMT (Sofia) sull’adozione della Carta del Turismo e del Codice del Turista del 26 settembre 1990;

  • Convenzione relativa ai Diritti del Fanciullo del 26 gennaio 1990;

  • Risoluzione della IX Assemblea Generale dell’OMT (Buenos Aires) riguardante in particolare l’agevolazione dei viaggi e la sicurezza e protezione dei turisti del 4 ottobre 1991;

  • Dichiarazione di Rio de Janeiro sull’Ambiente e lo Sviluppo del 13 giugno 1992;

  • Accordo Generale sul Commercio di Servizi del 15 aprile 1994;

  • Convenzione sulla Biodiversità del 6 gennaio 1995;

  • Risoluzione dell’XI Assemblea Generale dell’OMT (Il Cairo) sulla prevenzione del Turismo Sessuale Organizzato del 22 ottobre 1995;

  • Dichiarazione di Stoccolma contro lo Sfruttamento Sessuale dei Bambini per fini Commerciali del 28 agosto 1996;

  • Dichiarazione di Manila sull’impatto del Turismo sulla Società del 22 maggio 1997;

  • Convenzioni e Raccomandazioni adottate dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro in materia di convenzioni collettive, proibizione del lavoro forzato e del lavoro minorile, difesa dei diritti dei popoli autoctoni, uguaglianza di trattamento e non discriminazione sul posto di lavoro;

 

Affermiamo il diritto al turismo e alla libertà di spostamento per motivi turistici, affermiamo la nostra volontà di promuovere un sistema turistico mondiale, equo, responsabile e sostenibile, i cui benefici siano condivisi da tutti i settori della società, nel contesto di un’economia internazionale aperta e liberalizzata, e a tal fine, adottiamo solennemente i principi del Codice Mondiale di Etica del Turismo.


PRINCIPI

Articolo 1


Il contributo del turismo alla comprensione e al rispetto reciproco tra i popoli e le società.

  1. La comprensione e la promozione dei valori etici comuni all’umanità, in uno spirito di tolleranza e rispetto della diversità di credo religioso, filosofico e morale, rappresentano il fondamento e la conseguenza di un turismo responsabile; i responsabili dello sviluppo turistico e i turisti stessi dovranno rispettare le tradizioni e le pratiche sociali e culturali di tutti i popoli, comprese quelle delle minoranze e delle popolazioni autoctone, e riconoscere il loro valore.

  2. Le attività turistiche dovranno essere condotte in armonia con le specificità e le tradizioni delle regioni e dei paesi di accoglienza e nel rispetto delle loro leggi, usi e costumi.

  3. Le comunità di accoglienza, da una parte, ed i professionisti del posto, dall’altra, dovranno imparare a conoscere e rispettare i turisti che li visitano, ed informarsi sui loro stili di vita, gusti e aspettative; l’educazione e la formazione impartite ai professionisti contribuirà ad un’accoglienza ospitale.

  4. Le autorità pubbliche avranno il compito di assicurare la protezione dei turisti e dei visitatori, così come dei loro beni; le stesse dovranno prestare un’attenzione speciale alla sicurezza dei turisti stranieri, in virtù di una loro possibile particolare vulnerabilità; faciliteranno l’introduzione di mezzi di informazione, di prevenzione, di protezione, assicurazione ed assistenza idonei alle loro necessità; ogni attentato, aggressione, rapimento o minaccia nei confronti di turisti o di altra persona che opera nell’ambito dell’industria turistica, così come la distruzione volontaria di strutture turistiche o di elementi del patrimonio culturale o naturale dovranno essere severamente condannati e repressi conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.

  5. I turisti e i visitatori dovranno astenersi, in occasione dei loro viaggi, dal commettere qualsiasi atto criminale o considerato come tale dalle leggi del paese visitato; dovranno altresì astenersi da ogni condotta ritenuta offensiva o ingiuriosa dalle popolazioni locali, o ancora che può arrecare danno all’ambiente locale; si asterranno altresì dall’effettuare qualsiasi traffico di droga, di armi, di oggetti d’antiquariato, di specie protette nonché di sostanze e prodotti pericolosi o proibiti dalla normativa nazionale.

  6. I turisti ed i visitatori avranno la responsabilità di informarsi, anche prima della loro partenza, sulle caratteristiche dei paesi che si apprestano a visitare; dovranno essere a conoscenza dei rischi relativi alla salute e alla sicurezza inerenti ad ogni viaggio al di fuori del loro ambiente usuale e comportarsi in modo tale da ridurre tali rischi al minimo.


Articolo 2


Il turismo quale mezzo di soddisfazione individuale e collettiva.

  1. Il turismo, l’attività più frequentemente associata al riposo, alla distensione, allo sport, all’accesso alla cultura e alla natura, dovrà essere concepito e praticato come un mezzo privilegiato di soddisfazione individuale e collettiva; se praticato con lo spirito di apertura necessario, rappresenta un fattore insostituibile di autoeducazione personale, di tolleranza reciproca e di apprendimento delle differenze legittime tra i popoli e le culture, così come delle loro diversità.

  2. Le attività turistiche dovranno rispettare l’uguaglianza degli uomini e delle donne; dovranno promuovere i diritti umani e, soprattutto, i diritti particolari dei gruppi più vulnerabili, specialmente dei bambini, delle persone anziane o portatrici di handicap, delle minoranze etniche e delle popolazioni autoctone.

  3. Lo sfruttamento degli esseri umani in qualsiasi forma, in modo particolare quello sessuale, e specialmente quando si riferisce ai bambini, si scontra con gli obiettivi fondamentali del turismo e costituisce la negazione dello stesso; come tale, conformemente al diritto internazionale, deve essere rigorosamente combattuto con la collaborazione di tutti gli Stati interessati e punito senza concessione alcuna dalle legislazioni nazionali dei paesi visitati e di quelli di provenienza di coloro che hanno commesso tali atti, anche quando questi ultimi sono perpetrati all’estero.

  4. I viaggi effettuati per motivi di religione, salute, istruzione, scambi culturali o linguistici costituiscono forme di turismo particolarmente interessanti che meritano di essere incoraggiate.

  5. L’introduzione nei programmi di istruzione di un insegnamento sul valore degli scambi turistici, dei loro benefici economici, sociali e culturali, ma anche dei loro rischi, dovrà essere incoraggiata.


Articolo 3


Il turismo quale fattore di sviluppo sostenibile.

  1. Tutti i responsabili dello sviluppo turistico dovranno salvaguardare l’ambiente e le risorse naturali, con la prospettiva di una crescita economica sana, continua e sostenibile, tale da soddisfare in modo equo le necessità e le aspirazioni delle generazioni presenti e future.

  2. Tutte le forme di sviluppo turistico che permettono di economizzare le risorse naturali rare e preziose, in particolare l’acqua e l’energia, nonché di evitare per quanto possibile la produzione di rifiuti dovranno essere privilegiate ed incoraggiate dalle autorità pubbliche, nazionali, regionali e locali.

  3. Lo scaglionamento sia in termini di tempo che spazio dei flussi di turisti e visitatori, specialmente quelli derivanti dai congedi retribuiti e dalle vacanze scolastiche, così come una distribuzione delle ferie più equilibrata, dovrebbero essere incoraggiati così da ridurre la pressione dell’attività turistica sull’ambiente ed accrescere i suoi benefici nei confronti dell’industria turistica e dell’economia locale.

  4. Le infrastrutture turistiche dovranno essere concepite e le attività turistiche programmate in modo tale da tutelare il patrimonio naturale costituito dagli ecosistemi e dalla biodiversità e da preservare le specie minacciate della fauna e della flora selvatiche; i responsabili dello sviluppo turistico, ed in particolar modo i professionisti, dovranno acconsentire all’imposizione di limitazioni o restrizioni alle loro attività allorquando queste vengono esercitate in luoghi particolarmente sensibili: regioni desertiche, polari o di alta montagna, zone costiere, foreste tropicali o zone umide, idonee alla creazione di parchi naturali o di riserve protette.

  5. Il turismo nella natura e l’ecoturismo sono riconosciuti come forme di particolare arricchimento e valorizzazione del turismo, a condizione che rispettino il patrimonio naturale e le popolazioni locali e rispondano alla capacità di accoglienza dei luoghi.


Articolo 4


Il turismo quale mezzo per utilizzare il patrimonio culturale dell’umanità e per contribuire al suo arricchimento.

  1. Le risorse turistiche appartengono al patrimonio comune dell’umanità; le comunità sui cui territori sono situate hanno diritti ed obblighi particolari nei confronti delle stesse.

  2. Le politiche e le attività turistiche dovranno essere condotte nel rispetto del patrimonio artistico, archeologico e culturale che dovranno proteggere e tramandare alle generazioni future; un’attenzione particolare dovrà essere accordata alla conservazione e valorizzazione dei monumenti, santuari e musei, nonché ai siti archeologici e storici che dovranno essere aperti alle visite turistiche nel modo più ampio possibile; dovrà essere incoraggiato l’accesso del pubblico ai beni ed ai monumenti culturali privati, nel rispetto dei diritti dei loro proprietari, così come agli edifici religiosi, senza arrecare danno alle normali necessità di culto.

  3. Le risorse finanziarie derivanti dalle visite ai siti ed ai monumenti culturali dovranno essere utilizzate, almeno in parte, per il mantenimento, la salvaguardia, la valorizzazione e l’arricchimento di tale patrimonio.

  4. L’attività turistica dovrà essere concepita in modo tale da permettere ai prodotti culturali ed artigianali tradizionali ed al folklore di sopravvivere e prosperare piuttosto che causare un loro impoverimento e standardizzazione.


Articolo 5


Il turismo quale attività vantaggiosa per i paesi e le comunità di accoglienza.

  1. Le popolazioni locali dovranno prendere parte alle attività turistiche e condividere in modo equo i benefici economici, sociali e culturali che queste determinano, con particolare riferimento alla creazione dell’occupazione diretta ed indiretta che ne consegue.

  2. Le politiche turistiche dovranno essere condotte in modo tale da contribuire a migliorare il tenore di vita delle popolazioni delle regioni visitate e soddisfare le loro necessità; la concezione urbanistica ed architettonica e la gestione delle stazioni turistiche e delle strutture di accoglienza dovranno mirare ad una loro integrazione, nella misura possibile, nel tessuto economico e sociale locale; in caso di pari capacità, la priorità dovrà essere accordata alla manodopera locale.

  3. Un’attenzione particolare dovrà essere prestata ai problemi specifici delle zone costiere e dei territori insulari, nonché delle regioni rurali o montane vulnerabili, per le quali il turismo spesso rappresenta una rara opportunità di sviluppo alla luce di un declino delle attività economiche tradizionali.

  4. I professionisti del turismo, in modo particolare gli investitori, dovranno effettuare degli studi sull’impatto dei loro progetti di sviluppo sull’ambiente e sul territorio naturale, secondo la normativa stabilita dalle autorità pubbliche; dovranno altresì fornire, con la massima trasparenza ed obiettività, informazioni circa i loro programmi futuri con le relative ripercussioni prevedibili ed incoraggiare il dialogo sul loro contenuto con le popolazioni interessate.


Articolo 6


Obblighi degli operatori dello sviluppo turistico.

  1. I professionisti del turismo avranno l’obbligo di fornire ai turisti informazioni obiettive ed oneste sui luoghi di destinazione e sulle condizioni di viaggio, accoglienza e soggiorno; assicureranno la perfetta trasparenza delle clausole dei contratti proposti ai loro clienti per quel che concerne la natura, il prezzo e la qualità dei servizi che si

  2. impegnano a fornire e l’indennizzo che gli stessi corrisponderanno nel caso in cui decidano unilateralmente di rescindere il contratto.

  3. I professionisti del turismo, nella misura in cui ciò dipende da loro, si preoccuperanno, in collaborazione con le autorità pubbliche, della sicurezza, della prevenzione di incidenti, della tutela sanitaria e dell’igiene alimentare di coloro che richiedono i loro servizi; parimenti, garantiranno la presenza di sistemi assicurativi e di assistenza idonei; accetteranno gli obblighi di rendiconto previsti dalla normativa nazionale e corrisponderanno un equo indennizzo in caso di mancata osservanza dei loro obblighi contrattuali.

  4. I professionisti del turismo, nella misura in cui ciò dipende da loro, contribuiranno al soddisfacimento culturale e spirituale dei turisti e permetteranno loro, durante i viaggi, di praticare la propria fede religiosa.

  5. Le autorità pubbliche degli Stati di provenienza e dei paesi di accoglienza, in collaborazione con i professionisti interessati e le loro associazioni, vigileranno sull’esistenza dei meccanismi necessari per il rimpatrio dei turisti in caso di fallimento dell’impresa che ha organizzato il viaggio.

  6. I Governi avranno il diritto ed il dovere, specialmente in caso di crisi, di informare i propri cittadini delle difficili circostanze o persino dei pericoli che potrebbero incontrare durante il loro viaggio all’estero; avranno tuttavia la responsabilità di fornire tali informazioni senza arrecare danno, in maniera ingiustificata o esagerata, all’industria turistica dei paesi di accoglienza e agli interessi dei propri operatori; pertanto, il contenuto degli avvisi di viaggio dovrà essere discusso preventivamente con le autorità dei paesi di accoglienza e con i professionisti interessati; le raccomandazioni formulate dovranno essere strettamente proporzionate alla gravità delle situazioni riscontrate e limitate alle aree geografiche in cui esistono problemi di sicurezza; tali avvisi saranno allentati o aboliti non appena il ritorno alla normalità lo permetterà.

  7. La stampa, ed in modo particolare la stampa turistica specializzata e gli altri mezzi di informazione, compresi i mezzi moderni di comunicazione elettronica, rilasceranno informazioni oneste ed equilibrate sugli avvenimenti e le situazioni che potrebbero influenzare il flusso dei turisti; saranno altresì tenuti a fornire informazioni accurate ed affidabili ai consumatori dei servizi turistici; anche le nuove tecnologie di comunicazione e commercio elettronico saranno sviluppate ed utilizzate a tal fine; così come la stampa ed i mezzi di comunicazione, anche queste non dovranno in alcun modo favorire il turismo sessuale.


Articolo 7


Diritto al turismo.

  1. La possibilità di accedere direttamente e personalmente alla scoperta ed al godimento delle ricchezze del pianeta rappresenta un diritto di cui tutti gli abitanti del mondo devono poter usufruire in modo paritario; la sempre più estesa partecipazione al turismo nazionale ed internazionale sarà considerata come una delle migliori espressioni possibili della crescita continua del tempo libero e non dovrà essere ostacolata in alcun modo.

  2. Il diritto di tutti al turismo sarà considerato come il corollario del diritto al riposo ed al divertimento, in modo particolare del diritto ad una limitazione ragionevole delle ore di lavoro e a congedi periodici retribuiti, ai sensi dell’Articolo 24 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dell’Articolo 7.d del Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.

  3. Il turismo sociale, ed in particolare quello associativo, che facilita un ampio accesso allo svago, ai viaggi ed alle vacanze, sarà promosso con il sostegno delle autorità pubbliche.

  4. Il turismo delle famiglie, dei giovani e degli studenti, delle persone anziane e dei disabili sarà incoraggiato e facilitato.


Articolo 8


Libertà di spostamenti turistici.

  1. I turisti ed i visitatori, nel rispetto del diritto internazionale e delle legislazioni nazionali, beneficeranno della libertà di spostamento all’interno dei loro paesi e da uno Stato all’altro, ai sensi dell’Articolo 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; avranno accesso ai luoghi di transito e soggiorno, così come ai siti culturali e turistici senza eccessive formalità o discriminazione alcuna.

  2. I turisti ed i visitatori avranno accesso a tutti i mezzi di comunicazione disponibili, interni o esterni; beneficeranno di un accesso rapido e agevole ai servizi locali amministrativi, giudiziari e sanitari; potranno liberamente contattare le autorità consolari dei loro paesi di provenienza conformemente alle convenzioni diplomatiche in vigore.

  3. I turisti ed i visitatori beneficeranno degli stessi diritti dei cittadini del paese visitato per quanto concerne la riservatezza dei dati e delle informazioni personali che li riguardano, in modo particolare quando questi sono conservati in forma elettronica.

  4. Le procedure amministrative relative all’attraversamento delle frontiere, che siano di competenza degli Stati o derivino da accordi internazionali, quali i visti o le formalità sanitarie e doganali, saranno adattate, per quanto possibile, in modo tale da facilitare al massimo la libertà di viaggio ed un ampio accesso al turismo internazionale; saranno incoraggiati accordi fra gruppi di paesi tesi ad armonizzare e semplificare queste procedure; imposte e tasse specifiche che penalizzano l’industria del turismo e minano la sua competitività saranno progressivamente eliminate o corrette.

  5. I viaggiatori dovranno poter disporre, nella misura in cui la situazione economica del paese da cui provengono lo permette, dell’assegnazione delle valute convertibili necessarie per i loro spostamenti.


Articolo 9


Diritti dei lavoratori e degli imprenditori dell’industria turistica.

  1. I diritti fondamentali dei lavoratori stipendiati ed autonomi dell’industria turistica e delle attività connesse saranno garantiti dalla supervisione delle amministrazioni nazionali e locali, sia dei loro Stati di provenienza che dei paesi di accoglienza, con particolare attenzione, tenuto conto delle limitazioni specifiche legate in modo particolare al carattere stagionale della loro attività, alla dimensione globale dell’industria ed alla flessibilità spesso richiesta per via della natura di tale lavoro.

  2. I lavoratori stipendiati ed autonomi dell’industria turistica e delle attività connesse avranno il diritto ed il dovere di acquisire una formazione idonea, iniziale e continuativa; sarà loro garantita una protezione sociale adeguata; dovrà essere limitata per quanto possibile la precarietà dell’occupazione ed uno status specifico, in modo particolare per quel che riguarda la protezione sociale, sarà offerto ai lavoratori stagionali del settore.

  3. Tutte le persone fisiche o giuridiche, a condizione che abbiano le capacità e le qualifiche necessarie, avranno diritto a portare avanti un’attività professionale nel settore del turismo conformemente alla legislazione nazionale esistente; gli imprenditori e gli investitori - specialmente nel settore delle piccole e medie imprese - godranno di libero accesso al settore turistico con un minimo di restrizioni giuridiche o amministrative.

  4. Gli scambi di esperienze offerti ai quadri e ai lavoratori, stipendiati o meno, di paesi differenti, contribuiranno a promuovere lo sviluppo dell’industria turistica mondiale; questi saranno agevolati, per quanto possibile, nel rispetto delle legislazioni nazionali e delle convenzioni internazionali applicabili.

  5. Quali fattori insostituibili della solidarietà nello sviluppo e crescita dinamica degli scambi internazionali, le imprese multinazionali dell’industria turistica non dovranno abusare della posizione di predominio che talvolta detengono; esse dovranno evitare di divenire veicoli di modelli culturali e sociali imposti artificialmente alle comunità di accoglienza; in cambio della libertà di investire e operare a livello commerciale che sarà loro pienamente riconosciuta, esse si adopereranno per lo sviluppo locale, evitando, con un eccessivo rimpatrio dei profitti o delle loro importazioni indotte, di ridurre il loro contributo alle economie in cui operano.

  6. Lo stabilimento di partnership e di relazioni bilanciate tra le imprese dei paesi di provenienza e di quelli riceventi contribuirà ad uno sviluppo sostenibile del turismo e ad una distribuzione equa dei benefici derivanti dalla sua crescita.


Articolo 10


Applicazione dei principi del Codice Mondiale di Etica del Turismo.

  1. I responsabili pubblici e privati dello sviluppo turistico collaboreranno nell’applicazione di questi principi e controlleranno la loro effettiva applicazione.

  2. I responsabili dello sviluppo turistico riconosceranno il ruolo delle istituzioni internazionali, in primo luogo quello dell’Organizzazione Mondiale del Turismo, e delle organizzazioni non governative competenti in materia di promozione e sviluppo del turismo, della tutela dei diritti umani, dell’ambiente o della salute, nel rispetto dei principi generali del diritto internazionale.

  3. Gli stessi responsabili dimostreranno la loro intenzione di sottoporre, ai fini della loro risoluzione, le controversie concernenti l’applicazione o l’interpretazione del Codice Mondiale di Etica del Turismo ad un organismo terzo imparziale denominato: Comitato Mondiale per l’Etica del Turismo che:

  4. Invita i protagonisti dello sviluppo turistico - amministrazioni nazionali, regionali e locali del turismo, imprese, associazioni professionali, lavoratori e organismi dell’industria turistica - le comunità d’accoglienza e gli stessi turisti, a regolare la loro condotta sui principi enunciati nel Codice etico mondiale per il turismo e ad applicarli in buona fede in conformità alle disposizioni segnalate qui di seguito;

  5. Decide che, ove necessario, le modalità di attuazione dei principi enunciati nel Codice saranno oggetto di direttive d’applicazione elaborate dal Comitato mondiale di etica del turismo, sottoposte al Consiglio Esecutivo dell’OMT, adottate dall’Assemblea Generale, e periodicamente riviste e adattate nelle stesse condizioni;


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